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libreria giurisprudenza

17 Ago 2016

La diffamazione su FB: la raccolta di prove e l'opinione del consiglio nazionale del notariato

Scritto da

Un noto problema che incontra chi deve denunciare alle autorità competenti il reato di diffamazione a mezzo Facebook è quello della raccolta delle prove. La normativa italiana non riconosce valore di prova “legale” al c.d. screenshot, a un file immagine, a un pdf o a una stampa su carta di una pagina internet.

Di certo, è cosa pratica “salvare” l’immagine a video con una fotografia dello schermo del computer a mezzo screenshot, ossia un fotogramma statico scattato alla videata di Facebook, con il contenuto diffamatorio. Ciò che si ottiene è un file immagine che può essere memorizzato e eventualmente prodotto in giudizio. Meccanismo simile è quello della stampa della pagina. Ma i codici di procedura sono scettici nei confronti delle prove che siano mere “rappresentazioni meccaniche” della realtà come le fotocopie, le stampe, gli screenshot, nella consapevolezza del fatto che si tratta di documenti facilmente manomettibili e falsificabili.

Per superare, seppur parziamente, gli ostacoli, il Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 7­2007/IG, approvato dalla Commissione Studi di informatica giuridica 11.5.07) ha suggerito la possibilità di realizzare un tipo di prova legale su Facebook: essa sarebbe costituita dallo screenshot autenticato. In pratica, il Notaio certifica la corrispondenza tra la riproduzione meccanica e l’immagine a video. La pagina web può essere senza dubbio ricompresa nella definizione di documento informatico quale “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, contenuta nell’art. 1 lett. p) del D. Lgs 82/2005 ­ Codice dell’Amministrazione Digitale. La mancanza di sottoscrizione elettronica, però, rende instabile sia la validazione dei dati, che potrebbero essere modificati in ogni momento, che la provenienza del documento che li contiene. Tali affermazioni devono tuttavia coordinarsi con le norme, di non facile interpretazione, dall'art. 23 del C.A.D. per il rilascio delle copie da parte di un pubblico ufficiale. La certificazione di conformità del Notaio, sia di copia informatica che cartacea di una pagina web, può comunque integrare quegli elementi minimi richiesti prima dalla giurisprudenza che diano una prima garanzia di sicurezza sulla corretta riproduzione del documento. Non bisogna però dimenticare che la copia, per quanto eseguita a norma di legge, non muta la sostanza del documento originario riprodotto; pertanto la pagina web, seppur certificata conforme, conserverà l'efficacia probatoria della riproduzione meccanica ed il suo contenuto potrà essere, ai sensi dell’art. 2712 c.c., disconosciuto.

Bisognerà, quindi, indicare, ove si desideri procedere per tale via – quantomeno ­ l'indirizzo internet (normalmente il protocollo http – per pagine cifrate https), il browser, l'ora e la data (si fa riferimento al formato G.M.T.) e i dati relativi a eventuali certificati di sicurezza per la verifica dell'identità del sito (se il sito utilizza crittografia, sarà utile riportare anche i dati del certificato di sicurezza). Il Notaio, quindi, stamperà il contenuto della pagina così come si presenta all'utente includendo le componenti ut supra nella sua attestazione di conformità. In caso, diversamente, di copia informatica, il Notaio potrà salvare la pagina web su supporto da consegnare all'utente, attestare la conformità della copia all'originale come visualizzato, sempre indicando i dati ut supra e, infine, apporre la firma digitale a tutti i file.

Il legislatore, pur mostrando di aver preso in sincera considerazione l’esistenza di nuovi strumenti di comunicazione (e di mezzi di commissione del reato) non ha però ritenuto di integrare la normativa di riferimento. Si raccomanda pertanto particolare prudenza.

Carlotta Toschi

Avvocato in Bologna, si occupa prevalentemente di diritto penale ed è cultrice di diritto europeo dell'immigrazione presso la facoltà di Giurisprudenza, università di Modena - Reggio Emilia.

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