La mediazione nasce come strumento di prevenzione di violenza e in ottica di conciliazione. Le primissime sperimentazioni avvengono e si attuano nell'ambito del diritto penale minorile: il reato viene in rilievo in questa sede come frattura di un legame sociale. Lo scopo della mediazione penale minorile sarà quindi il ristabilire quella particolare relazione incrinata od interrotta attraverso un tentativo di confronto e di incontro di due esseri umani e non di due categorie quali persona offesa e reo.
Il D.D.L. 2 aprile 2014, in attesa della attuazione in Italia della Direttiva 29/2012, ha introdotto, cosa nota, la mediazione parimenti all'interno del procedimento penale degli adulti.
La riforma prevedeva la possibilità di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova (o meglio conosciuta come M.A.P.) nonchè fare ricorso alla mediazione penale. Questo sia attraverso centri pubblici che centri privati.
La direttiva 29/2012/UE chiede agli Stati membri dell’Unione europea di introdurre la Restorative Justice. Prima dell'emanazione della direttiva, erano stati emessi solo atti di soft law tra cui la Raccomandazione (99)19 del Consiglio d’Europa e la Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale del 27/07/2001 n. 14.
La direttiva 29 del 2012 prevede l’obbligo, da parte degli Stati membri, di garantire alle vittime strumenti di tutela ma anche di giustizia riparativa. Le tipologie di intervento entro cui la giustizia riparativa si andrebbe ad articolare sono molteplici. Ne citiamo alcune come l’Apology, la Financial Restitution to Victims e per finire la mediazione vittima - reo.
Analizzando brevemente l’ art. 2 della Direttiva si può leggere che per «vittima» si intende «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato». Qui si include anche il concetto di c.d. vittima indiretta ovvero «il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».
La Direttiva, sempre all’art. 2, comma 1, d), definisce la giustizia riparativa in questo senso: «ogni procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni sorte dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale : definizione orientata alle riparabili conseguenze del reato, pressoché identica a quella veicolata dalla fondamentale Raccomandazione n°R (99)19 «sulla mediazione in materia penale» , e riferita dunque solo a questo particolare «servizio di giustizia riparativa».
L’UE preso atto che il concetto e la portata della mediazione in materia penale si sono nel corso del tempo articolati ed è emersa la necessità di giusta evoluzione, fa riferimento ai servizi di giustizia riparativa, «fra cui ad esempio la mediazione [mediation entre la victime et l’auteur de l’infraction/victim-offender mediation], il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi».
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