In virtù di quanto previsto dalla Legge n. 76/2016, anche quindi in caso di unione civile, ciascuno dei partner è libero di chiedere il divorzio, in qualsiasi momento, anche se l'altro non è d'accordo.
Ma vediamo come si formalizza lo scioglimento del legame, passaggio necessario, poichè rispetto a quanto previsto per il matrimonio, non è necessario procedere alla preliminare separazione, per poi passare al divorzio.
Per dettato di legge, è sufficiente che i partner comunichino all'ufficiale di stato civile l'intenzione di dividersi. Questo anche disgiuntamente.
Espletato questo primo step e trascorsi tre mesi, è possibile proporre domanda di divorzio.
A questo punto, le "strade" per divorziare, vanno ad incanalarsi nelle classiche previste dal vigente ordinamento per il matrimonio e quindi sono tre: avanti il Giudice in Tribunale, davanti al Sindaco (in Comune) oppure ricorrendo alla negoziazione assistita, tramite i difensori.
Si rappresenta che in caso in cui si ricorra al Tribunale, il ricorso potrà riguardare sia un caso di divorzio consensuale che un caso di divorzio giudiziale.
In tutti gli altri casi e quindi la dichiarazione in Comune avanti all'ufficiale di stato civile e l'accordo di negoziazione assistita, avanti ai difensori, presuppongono necessariamente un "preliminare" accordo tra i partner dell'unione.
Sono per altro previsti alcuni casi in cui l'unione civile si scioglie "automaticamente" e cioè i casi in cui il partner muoia o venga dichiarata la sua morte cd. presunta. O ancora, è previsto il caso in cui venga rettificato il sesso da parte di uno dei due partner.
Si segnala, per compiutezza, che al contrario di quanto avviene per il matrimonio, per le coppie unite da unione civile non è possibile chiedere scioglimento in maniera "semplificata" in caso di mancata consumazione del rapporto sessuale.
Le norme che regolano il diritto al mantenimento del coniuge "debole" economicamente sono applicabili anche ai partner dell'unione civile. Ove le parti non raggiungano accordi consensuali in merito, il Tribunale che con sentenza pronuncierà lo scioglimento dell'unione civile, tenuto ovviamente conto delle condizioni economico patrimoniali dei partner, potrà disporre un obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento, quando uno dei due oramai ex coniugi non abbia mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
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