E' chiaro che non si potrà stabilire, in via tassativa, tutte le spese straordinarie che un coniuge, per il figlio, può trovarsi, in futuro, a sostenere. Ed è da ciò che può nascere attrito.
La breve disamina parte dall'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, del 30/07/2015, n. 16175 ove viene sancito che “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”. Nel caso esaminato, si trattava, in particolare, di spese di arredamento della cameretta e di spese inerenti all'apprendimento della lingua inglese.
Particolare interesse merita tal provvedimento, siccome, dalla sua lettura, si può concludere che, in caso di mancata o assenza di concertazione preventiva, nonché in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice civile è tenuto alla verifica della rispondenza delle spese all'interesse del minore.
Questa verifica potrà avvenire tramite, in primis, una valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità della medesima e, in secondo piano, della sostenibilità della spesa stessa rapportata, ovviamente, alle condizioni economiche dei genitori.
L'ordinanza non è in ogni caso la prima ad aprire le porte a questo orientamento, probabilmente più riguardoso delle esigenze dei figli. In molti casi viene ad esserci sovente un mancato accordo e/o l'assenza di concertazione: è sempre bene, ciò nell'interesse dei minori, un coinvolgimento di entrambe le figure parentali nelle scelte riguardanti la prole. Ma ciò, spesso, risulta impossibile.
Si riporta, altresì, un orientamento poco più risalente, sempre della Cassazione che già aveva affermato in antecedenza, con la sentenza n. 19607 del 26/09/2011 che: “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie costituente decisione "di maggiore interesse" per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”. Nella specie, si discuteva di spese inerenti un viaggio studio negli Stati Uniti, per la frequentazione di corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitario di lingue straniere.
In senso affine, si espresse anche Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 29/05/1999, n. 5262 ove si specifica che la norma di riferimento è l'art. 155 del codice civile, ai sensi del quale si rimette le scelte per i figli ad entrambi i coniugi, senza prevedere, espressamente, specifici oneri di informazione riguardo ad esse a carico del genitore affidatario. “Tale onere, peraltro, deve ritenersi implicitamente gravante su di lui - nei limiti in cui il suo adempimento non rischi di risolversi in un danno per il minore, in relazione alla indifferibilità delle scelte - ove l'informazione sia necessaria perché l'altro genitore possa partecipare alla decisione, come avviene riguardo ad eventi eccezionali ed imprevedibili”.
Pertanto, ogni ulteriore valutazione è rimessa, come di consueto, in assenza di accordo tra le parti, al giudice il quale avrà il difficile compito di valutare il maggior interesse, per i figli della coppia, delle spese straordinarie sostenute e, per l'effetto, sia l'utilità di queste sia ovviamente la sostenibilità delle spese da parte di madre e padre. Il giudizio circa la sostenibilità economica sarà da porsi in relazione sia alla posizione economico-sociale dei genitori ed alla professione esercitata.