è stata disciplinata la materia delicatissima delle bombolette spray e dei prodotti a base di peperoncino che, spesso e volentieri, risultano portati con sè a scopo di autodifesa.
Il Regolamento stabilisce che gli strumenti di autodifesa in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum (olio di peperoncino) e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, per essere liberamente acquistabili e portabili, devono avere come caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10% ( quindi circa 2 grammi di olio) con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5/%. c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; d) essere sigillati alla vendita e muniti di un sistema di sicurezza; e) avere gittata non superiore a tre metri.
Inoltre, è obbligatorio che su tali prodotti siano riportate una serie di indicazioni quali, tra le altre, denominazione legale o merceologica del prodotto e il divieto di vendita ai minori degli anni 16.
Cassazione è intervenuta più volte sul tema. In particolare il problema è: una bomboletta spray può essere considerata arma?
Rammentiamo, per esempio la sentenza del 5.2.14, n. 5719, che si occupava, in realtà, di porto e detenzione illegale di armi. L'imputato, infatti, deteneva bombolette spray contenenti soluzioni lacrimogeni e irritanti. Cassazione ha ritenuto che la detenzione delle bombolette costituisse porto illegale d'arma siccome il gas urticante, anche se il suo effetto è di brevissima durata, è per certo idoneo a provocare irritazione particolare agli occhi e, pertanto, ad arrecare una offesa. Cassazione, con ciò, giungeva sino ad equiparare le bombolette spray a comuni armi da fuoco (ex multiis Cass. Sent. 11753 del 28.2.12).
Nella permanenza del divieto di vendita ai minori di anni 16, oggi è possibile vendere e, quindi, acquistare il prodotto liberamente. Attualmente, i prodotti rivenduti nel mercato non dovrebbero essere in grado di causare lesioni permanenti, pur provocando comunque forti dolori.
Per quanto riguarda la situazione all'estero, si può prendere ad esempio il caso del Belgio ove lo spray è equiparato ad un'arma. L'utilizzo è difatti consentito solamente alle forze dell'ordine e polizia. Ancora, ad Hong Kong, a chi faccia utilizzo dello spray viene comminata una multa fino a 150 mila yen e/o la pena della reclusione fino a 14 anni. In Finlandia, invece, ne viene concesso l'uso ma solamente a chi detenga già regolare porto d'armi. Ciò proprio a causa dell'equiparazione tra arma da fuoco e spray. Ovviamente è concesso in uso, in ambito lavorativo, alle forze dell'ordine.
In Italia, l'utilizzo è consentito, a condizione che sia finalizzato alla legittima difesa. Ove utilizzato al di fuori di tale ipotesi, potrebbe configurarsi il reato di lesioni personali, come nel caso di cui si è occupata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3856/2015. Caso in cui una donna aveva aggredito un uomo facendo uso dello spray e causandogli disturbi e danni alla vista.