E' un caso di surrogazione legale, dove il credito circola per effetto di espresse previsioni di legge. In base all'art. 1916 del codice civile comma 1, l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Il seguente comma 3 riporta però che l'assicurato non deve arrecare pregiudizio al diritto di surrogazione dell'assicuratore. Nel caso di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la surrogazione avviene nel doppio caso in cui o l'assicurato abbia ricevuto danno da terze persone ovvero l'assicurato abbia procurato danno a terzi estranei: l'assicurazione pagherà i danni provocati ai terzi ma avrà diritto di rivalsa sull'assicurato.
La questione rileva da un punto di vista interno, riguardando il rapporto tra assicuratore e assicurato.
Nel contratto di assicurazione la clausola di rivalsa (o clausola di esclusione) indica un elenco di ipotesi e situazioni in cui la compagnia assicurativa non ha obbligo di risarcire il danno e tra queste si ricordano: guida in stato d'ebbrezza, guidi sotto effetto di stupefacenti, fgravi trasgressioni del codice della strada, circolazione con revisione scaduta, guida con patente scaduta, violazione delle norme di carico dell'auto. La clausola di rivalsa è nulla nel caso in cui la pretesa dell'assicurazione risulti illegittima. L'onere della prova ricade dunque sull'assicurato il quale ha il dovere di allegare e provare che la clausola di rivalsa non sia stata resa adeguatamente conoscibile ovvero non sia stata doppiamente sottoscritta. Sull'assicuratore invece incombe soltanto l'onere di provare l'esistenza del contratto e della clausola legittimante la rivalsa stessa (Cass. Civ., Sez. III,sentenza del 14/03/2014 n. 5952).
Che cosa rischia e come può tutelarsi un assicurato che provochi un incidente con gravi conseguenze (lesioni gravi, gravissime o mortali) sotto effetto di alcol?
Particolare caso di rivalsa assicurativa è quello che si ha in caso di guida in stato d'ebbrezza. Viene evidenziato dall'Organizzazione mondiale della sanità che “un incidente grave su tre è dovuto alla guida in stato di ebbrezza". Nel caso, infatti, di sinistri in seguito a contestata guida in stato di ebbrezza, la compagnia può chiedere la rivalsa al conducente il veicolo. La rivalsa può essere totale, relativa pertanto a tutti i danni, o parziale. Ciò può ovviamente variare a seconda di quanto è stato stipulato precedentemente dal contraente, nel contratto di assicurazione.
Sul punto, in particolare, si è espressa recentemente anche la Cassazione civile, sezione III, 24 maggio 2011, n. 11373, ove viene stabilito che non ha natura vessatoria (ed è pertanto efficace) quella clausola della polizza che prevede, appunto, la rivalsa in caso di guida del veicolo da parte di un conducente in stato di ebbrezza. In questo particolare caso, si tratta di una clausola che delimita e specifica il rischio garantito, non escludendo o limitando la responsabilità nei confronti del terzo danneggiato.
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