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libreria giurisprudenza

04 Dic 2017

La patente di guida a seguito di accertamento di invalidità

Scritto da

Lo status d'invalidità prevede, anche ai fini della guida,l'accertamento dell'efficienza degli arti e l'esclusione di patologie invalidanti, che possano compromettere la sicurezza, sia essa intesa attiva che passiva, nell'atto della guida del mezzo.


Dunque, è essenziale sottoporsi ad una visita medica di cosiddetta idoneità, presso la competente Commissione Medica Locale per le patenti, unica commissione preposta a tale particolare accertamento. Raccomandazione è quella di presentarsi alla visita muniti di tutte le certificazioni mediche in possesso, al fine di consentire alla Commissione Medica Locale o C.M.L. di valutare la necessità o meno di prescrizioni alla guida.


Anche le persone con disabilità, in certi casi, possono condurre i mezzi con patenti. A loro, infatti, previo l'accertamento di determinati requisiti previsti dalla legge, possono essere rilasciate le patenti speciali delle categorie A, B, C o D.


Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285,"Nuovo codice della strada", all'art 116 comma 5 indica espressamente: "I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4"


L'art. 119 comma 4 recita quanto segue: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:


a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;


b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;


c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;


d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida"


Per il rilascio, pertanto, il richiedente deve sottoporsi sempre ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale, sopradetta, Commissione preposta a tale accertamento. Generalmente vi è una Commissione per Provincia, comunque divise nelle maggiori Aziende Sanitarie Locali (ciò ai sensi del Decreto Legislativo n. 285/92 - art. 199 comma 4).


La visita può essere richiesta anche avanti una Commissione diversa da quella della propria residenza; in questo particolare caso, però, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento.


Per la mera formalità della richiesta della visita, l'interessato che desidera conseguire la patente “speciale”, innanzitutto dovrà presentarsi alla sua A.S.L. di appartenenza (solitamente presso gli uffici di Medicina Legale) e compilare un modulo prestampato, fornito direttamente dall'Ufficio.


Di norma, alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:


• una marca da bollo, come prescritto per legge
• un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.
• il versamento su bollettino postale
• una o più fototessere


Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di una patente normale (e quindi di una regolare patente di guida, da trasformare in speciale), questa andrà per certo esibita ed allegata.


Nel corso della visita può essere esibita documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un Servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante) ed è possibile farsi assistere, ma a proprie spese, da un medico / medico specialista di fiducia.


Qualora il richiedente l'accertamento e la patente speciale abbia una protesi, è opportuno presentare altresì una certificazione di qualità rilasciata dalla Ditta costruttrice della protesi medesima.


In tutti quei casi in cui la C.M.L. non sia in grado di formulare un giudizio di idoneità sulla base soli accertamenti clinici (sempre sulla base dell'art. 119 comma 4 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285), occorre procedere all'apertura di una prova pratica di guida su un veicolo "adattato in relazione alle particolari esigenze" del richiedente (si veda, sul punto, la Nota Ministero Trasporti 23 agosto 1994).


Nel caso in cui l'interessato e quindi la persona con disabilità ritiene che l'accertamento sulla sua particolare condizione condotto in modo superficiale o non corretto, può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale della visita medica.


Nel momento in cui viene rilasciato il certificato di idoneità, dalla Commissione Medica Locale esso ha una validità, in genere , di 90 giorni.


Se la C.M.L. ritiene il candidato non idoneo, quest'ultimo può presentare ricorso autonomo al Ministero Infrastrutture e Trasporti, competente per materia, ovviamente, chiedendo di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento. Il ricorso va inviato e trasmesso, entro 30 giorni dal diniego, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento. Al ricorso, andranno allegati i documenti utili a sostegno delle proprie tesi tra cui, necessariamente, il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale., E' bene rammentare, pertanto, che è importante farsi rilasciare il certificato, anche in caso di diniego, dopo aver sostenuto la visita.


La Direzione Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione ha la competenza a segnalare all'interessato la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi, ciò ai fini del nuovo accertamento. Anche in questo caso, come precedentemente detto, è possibile farsi assistere da un medico fiduciario, il cui compenso, ugualmente, sarà a carico del candidato risultato precedentemente non idoneo.


La Commissione Medica Locale indica, all'interno del certificato di idoneità i dispositivi di guida che la persona con disabilità deve utilizzare: tali particolari prescrizioni ovviamente andranno riportate sul foglio rosa e, successivamente, ove conseguita, anche sulla patente di guida. Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, esattamente come per la patente di guida standard, è possibile sostenere tutti quegli esami, sia di teoria che di guida pratica, ai fini del conseguimento della patente. Con la precisazione che dovranno essere utilizzati solamente veicoli con gli adattamenti prescritti dalla C.M.L..


Discorso diverso riguarda la persona già munita di patente di guida regolare, da trasformare conseguentemente in patente di guida cosiddetta speciale. In questo particolare caso, con il certificato di idoneità alla guida rilasciato, l'esame di teoria non deve essere sostenuto, ma, nella generalità delle situazioni, la persona richiedente disabile dovrà presentarsi per una prova pratica. Tal prova pratica viene richiesta direttamente alla Motorizzazione civile.


Nella patente di guida, ove conseguita a seguito della succitata prova pratica, andranno ovviamente riportati gli adattamenti definitivi confermati dall'ingegnere della Motorizzazione Civile e la persona con disabilità potrà pertanto utilizzare esclusivamente i mezzi provvisti di tali dispositivi.



patente guida

 

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Carlotta Toschi

Avvocato in Bologna, si occupa prevalentemente di diritto penale ed è cultrice di diritto europeo dell'immigrazione presso la facoltà di Giurisprudenza, università di Modena - Reggio Emilia.

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