A detta sua, è una norma necessaria, finalizzata a colpire tutti quei fatti "che accadono oggi, che sono accaduti in giro per l'Europa, come a Utoya, che parlano di incendi alle sinagoghe, di antisemitismo dilagante, in rete e fuori della rete, di tanti episodi di intolleranza razzista nei confronti dei diversi, che magari accadono anche cavalcando malcontento sociale, rabbie, paure e insicurezze del tempo che stiamo vivendo".
Anche il deputato PD Emanuele Fiano è di pari avviso sostenendo che serve a mettere un freno "ai rigurgiti neofascisti e al ritorno dell'ideologia di estrema destra". Sarebbe palese il riferimento, tra i vari fatti, a quanto accaduto allo stabilimento balneare di Chioggia, a luglio, e alla "marcia su Roma", che il gruppo Forza Nuova ha intenzione di organizzare per il mese di ottobre 2017.
Entrando nel dettaglio, il DDL propone di introdurre l'art. 293 – bis, nel codice penale, relativo, appunto, al reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Leggendo il testo, così come modificato in commissione parlamentare, si può leggere che ""salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni". La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso tramite "strumenti telematici o informatici". E' chiaro che alcune condotte possono essere veicolate con più facilità tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.
Parte della dottrina si è interrogata sul fatto che esistono già leggi speciali, in materia. Ma a riguardo, lo si legge nella relazione del testo, l'obiettivo è quello "di delineare una nuova fattispecie che consenta di colpire solo alcune condotte che individualmente considerate sfuggono alle normative vigenti".
Cassazione si è espressa, sul punto, anche in tempi lontani dai lavori preparatori della presente legge. E vi sono numerose sentenze tra cui, una per tutte, la n. 37577/2014, ove viene confermato che "il saluto romano" è gesto perseguibile ai sensi della legislazione vigente. Anche se non mancano alcuni Giudici di merito che ritengono che il fatto in sè non costituisce reato (Tribunale di Livorno, 2015). Da qui anche l'esigenza della nuova legge.
Ma vi è di più: i firmatari della proposta di legge declinano come parimenti "grave e non derubricabile a mero fatto di folklore" anche tutto ciò che esula dal saluto come, ad esempio, la vendita e il commercio di gadget anche rievocativi dell'ideologia. La prassi del commercio di tali suvenir era già stata condannata in Emilia Romagna ove la Regione ha votato una risoluzione ove si chiedeva alla giunta regionale di intervenire, nelle opportuni sedi, per inserire all'interno del codice penale, tra le fattispecie punibili, anche la diffusione di tali oggetti in commercio. La risoluzione venne tuttavia considerata, da alcuni, lesiva dell'attività del commercio e potenzialmente in grado di comprometterla.
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