Anche se l'inquilino risulti moroso e, quindi, non provveda regolarmente al pagamento del canone di locazione e/o alle spese di utenze, il proprietario non può disdettare il contratto di fornitura di energia elettrica, anche in caso in cui sia a sé stesso intestato o, ancor peggio, sostituire la serratura. La vigente legge prevede, per questo tipo di casi, una specifica azione e cioè lo sfratto per morosità.
E' pur vero che i tempi di uno sfratto (e in generale della giustizia) sono particolarmente lunghi: è cosa nota a tutti che, oggi, i Tribunali sono molto lenti e, con la burocrazia, si allunga ulteriormente il tempo per far valere le proprie ragioni. Ma, nonostante l'imminente esigenza di rientrare in possesso del proprio bene (l'abitazione concessa in locazione), il proprietario dovrà attendere: la legge non permette di “farsi giustizia da sé”.
La corte di Cassazione con la sentenza n. 41675 del 28.05.2012, per discutere di un caso concreto, ha avuto modo di puntualizzare che il distacco delle utenze e, quindi, il recesso dai contratti di somministrazione delle forniture di energia e di acqua, relative all'immobile locato, potrebbe integrare il cosiddetto reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Commette reato il proprietario dell’immobile che, scaduto il contratto di locazione, di fronte all’inottemperanza dell'inquilino dell’obbligo di rilascio del bene, anziché ricorrere al giudice civile come previsto dalla legge, con l’azione di sfratto summenzionata, si fa ragione da sé, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto. In questo caso, per altro, vi è il rischio che si configuri anche il reato di violazione di domicilio, in caso in cui il proprietario faccia ingresso all'interno dei locali, precedentemente concessi in locazione.
Per altro, non va dimenticato che la fornitura di luce, acqua e gas dovrebbe risultare intangibile. Anche in caso di protratta morosità. Ciò a causa della loro particolare utilità e importanza per l'essere umano. Basta citare, una per tutte, la risoluzione delle Organizzazioni delle Nazioni Unite, per cui "il bene acqua non è una semplice merce, ma è un'estensione del diritto alla vita" (Risoluzione ONU GA/10967, del 28.07.2010).
Residua, come sopra detto, la facoltà del locatore di promuovere l'azione di sfratto, tramite un avvocato, con lo scopo di accertare l'inadempimento del conduttore e di condannarlo al rilascio dell'immobile.