Nel caso concreto, veniva accolto il ricorso di una signora, ritenuta colpevole di aver esercitato attività di prostituzione per strada, questo in prossimità di abitazioni civili.
Leggendo la sentenza si evince che “Agli effetti dell’inclusione di una persona nella categoria di soggetti socialmente pericolosi ex art. 1, comma 1, n. 3 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche, non è sufficiente il mero svolgimento abituale di attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume (tra le quali è tradizionalmente ricompresa l'attività di prostituzione), bensì occorre che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto, elementi di fatto dimostrativi della commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”
Ma quali rischi in caso in cui un proprietario ignaro (o presunto tale) conceda in locazione un immobile a una prostituta?
In sé, concedere in locazione un immobile a una prostituta non costituisce alcun reato, neanche in caso in cui il proprietario sia precisamente a conoscenza del fatto che, all'interno casa, si svolgano attività di meretricio. Stessi principi varranno anche in caso in cui venga concesso l'immobile, o anche solo una stanza dello stesso, in sublocazione.
Già giurisprudenza risalente nel tempo si è ovviamente occupata del problema. Tanto interesse desta l'argomento siccome, in Italia, andare a prostitute è attività lecita. Così come risulta lecita la prostituzione stessa. Non risulta più costituire reato nemmeno l'atto osceno in luogo pubblico che risulta depenalizzato. Preoccupanti profili, però, vengono in rilievo, soprattutto, per ciò che concerne il reato di favoreggiamento della prostituzione, delitto previsto nel nostro ordinamento. Indubbiamente, è bene richiamare alla memoria quanto specificato dalla Cassazione, con la sentenza 8345 del 2000, con la quale è stato deciso che, affinché si possa configurare vero e proprio favoreggiamento, è essenziale un “oggettivo aiuto all'esercizio del meretricio in quanto tale”. “Non si configura il delitto di favoreggiamento della prostituzione quando l’immobile è concesso in locazione solamente alla prostituta e solo essa vi eserciti l’attività di meretricio” (Cassazione Penale, 5.03.1984). O più recentemente, ancora, giurisprudenza si esprime dicendo che “Non è ravvisabile la condotta di favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato (altrimenti potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione in via del tutto autonoma e per proprio conto” (Cassazione Penale, III° Sezione, n. 28754 del 20.03.2013).
Concludendo, quindi, nel nostro ordinamento, non si configura automaticamente alcun reato di favoreggiamento per il solo fatto che venga concesso in locazione un immobile a una prostituta. Proprio perché la condotta tenuta dal locatore non è quello di agevolare la prostituzione ma di fornire un bene, appunto, in locazione, garantendo così un diritto, previsto nel nostro ordinamento e cioè il diritto all'abitazione e alla casa.