L'argomento era tristemente noto anche a seguito del servizio televisivo de "Le Iene" del giornalista Viviani con il quale veniva documentato il "macabro gioco online".
Entrando nel merito della sentenza menzionata, all'indagato, a cui venivano contestati i reati di istigazione al suicidio e adescamento di minori – veniva imputato di aver inviato dei messaggi idonei a determinare al suicidio il destinatario (un soggetto minorenne), il quale non aveva poi tentato il suicidio, ma si era procurato delle lesioni, seppur giudicate lesioni non gravi. La vicenda traeva origine da rapporti intrattenuti dall'indagato con la persona offesa, minorenne, nell'ambito della partecipazione al gioco. Nel corso delle conversazioni, l'indagato inviava al minore messaggi telefonici ritenuti integranti i reati contestati, tra cui uno in cui veniva intimato "manda audio in cui dici ke sei mia schiava e della vita non ti importa niente e me la consegni". Seguiva quindi il sequestro del telefono cellulare e di ulteriore materiale informatico.
Ricordiamo che il testo dell'art. 580 del codice prevede il reato di istigazione o aiuto al suicidio, e sancisce che "chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio".
Sulla base della durata della malattia, si distingue: a. La lesione personale lievissima: se la durata della malattia non è superiore ai 20 giorni (in questo caso il delitto è perseguibile a querela della persona offesa); b. la lesione personale lieve: quando la malattia a una durata maggiore di 20 giorni ma non superiore ai 40 (ove si tratti di lesione personale volontaria si procede d’ufficio e perciò sussiste per il medico l’obbligo di referto); c. La lesione personale grave: se la durata della malattia o dell’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni supera i 40 giorni o se si configura alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla legge; d. La lesione personale gravissima: se la malattia è certamente o probabilmente insanabile o se si configura alcuna altra delle circostanze aggravanti. I giudici affermano, così, che, nell’ambito della pratica nota come Blue Whale, non è configurabile il tentativo di istigazione, nel caso di invio di messaggi telefonici, anche se i messaggi contengano l’invito a compiere atti potenzialmente pregiudizievoli. La fattispecie difatti "punisce l’istigazione al suicidio a condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima. L’ambito di tipicità disegnato dal legislatore esclude, dunque, non solo la rilevanza penale dell’istigazione in quanto tale, ma anche dell’istigazione accolta cui non consegua la realizzazione di alcun tentativo di suicidio ed addirittura di quella seguita dall’esecuzione da parte della vittima del proposito suicida da cui derivino, però, solo lesioni lievi o lievissime". Proseguono i giudici specificando che "La soglia di rilevanza penale individuata dalla legge in corrispondenza della consumazione dell’evento meno grave impone quindi di escludere la punibilità del tentativo dato che, per l’appunto, non è punibile neppure il più grave fatto dell’istigazione seguita da suicidio mancato da cui deriva una lesione lieve".
Al tempo stesso, comunque il comportamento tenuto è stato ritenuto astrattamente riconducibile nell’ambito del reato di adescamento di minorenni, di cui all’art. 609-undecies c.p. che punisce "Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni".
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