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libreria giurisprudenza

29 Ago 2017

Stalking: lo stato attuale dell'arte

Scritto da

Il reato di stalking, introdotto in Italia nel lontano febbraio del 2009, consiste nel porre in essere condotte reiterate di minaccia o molestia in modo da provocare nella vittima «un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita". Il termine che deriva dall'inglese to stalk (cioè fare la posta, braccare, pedinare) e indica la condotta di soggetti che pongono in essere comportamenti persecutori nei confronti di una persona da cui sono ossessionati.

Ne sono testimonianza i numerosi fatti di cronaca che purtroppo raccontano storie di rapporti terminati e, per l'effetto, sfociati in una sequenza ed escalation di atti persecutori e di violenze che hanno, in molti casi, portato alla morte della vittima. Dal punto di vista della dottrina criminologica, vedasi Fiandaca – Musco, Manuale di diritto penale, si definisce il comportamento dello stalker come “un insieme di comportamenti ripetuti, a carattere intrusivo o minaccioso o violento, che una persona compie ai danni della vittima fatta oggetto di una attenzione ossessivamente imposta e, perciò, produttiva di serio disagio, preoccupazione e alterazione del complessivo equilibro psicologico”.

Una modalità persecutoria in largo aumento è il cyberstalking. Ciò è sicuramente dovuto al massiccio impatto della tecnologia nelle nostre esistenze e nel quotidiano. Quindi non solo stalking nella vita reale ma anche tramite web. L’aumento dell’uso della tecnologia, sia per uso personale che per uso lavorativo, ha comportato un notevole e parallelo aumento di casi di cyberstalking. Non solo in Italia ma anche in U.S.A., Gran Bretagna, Australia. Rammentiamo che in questi paesi esistono anche rinomate associazioni no profit quali i Cyberangels o il Working on Halt Online Abuse, o istituzioni come l’americano National Centre for Victims of Crime. Le associazioni no profit hanno, tra i vari scopi, quello di di fornire assistenza alle vittime ma anche quello di censir il fenomeno.

Per quanto riguarda la situazione attuale a livello europeo, rammentiamo che è stato istituito, nel 2003, il Modena Group on Stalking (MGS) che ha lo scopo di raccogliere un gruppo di studiosi in diverse discipline, tutti impegnati in progetti di ricerca finalizzati alla prevenzione della violenza sia nei confronti dei bambini che degli adolescenti che delle donne. Rapporti recenti del MGS rilevano che, al 2007, i paesi membri provvisti di una specifica e dettagliata normativa sullo stalking erano 8 e già in 10 erano quelli che avevano istituito delle importanti forme di supporto, sia di tipo sociale che psicologico, per le vittime dello stalking.

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Interessante è la lettura dei dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (aggiornamento al 24.11.16). Il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istat, nel 2012, hanno stipulato la seconda convenzione (la prima venne stipulata nel lontano 2001) per la realizzazione di un’indagine che si pone come obiettivo la conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne in Italia in tutte le sue diverse forme, in termini di prevalenza e incidenza, di caratteristiche di coloro che ne sono coinvolti e delle conseguenze per la vittima. Tra i temi trattati vi è lo stalking. Malgrado la pervasività dello stalking, il 78% delle vittime non si è rivolto ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto presso servizi specializzati; solo il 15% ha fatto ricorso alle forze dell’ordine, il 4,5% ad un avvocato, o si è recata in Procura (nello 0,9% dei casi), mentre l’1,5% ha cercato aiuto presso un servizio o un centro antiviolenza o anti stalking.

A seguito dell'entrata in vigore della riforma del processo penale del 3.8.2017, a prescindere dalla volontà della vittima, il reato potrà essere estinto con la riparazione del danno: se l'offerta economica è considerata congrua, il danno verrà considerato, appunto, riparato ed il reato sarà dichiarato estinto. La riforma, per altro, non subordina l'efficacia della condotta riparatoria al consenso della vittima o all'accettazione dell'offerta da parte della stessa. Basta una sola offerta reale, reputata "congrua" da parte del giudice. La riforma ha sollevato grande malcontento: lo stesso ministro Orlando ha promesso, a più riprese, modifiche alla norma. La richiesta è che venga eliminata quella norma che fa sì che per tutti i reati procedibili a querela di parte possano essere estinti con il mero risarcimento e senza consenso della vittima.

 

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Carlotta Toschi

Avvocato in Bologna, si occupa prevalentemente di diritto penale ed è cultrice di diritto europeo dell'immigrazione presso la facoltà di Giurisprudenza, università di Modena - Reggio Emilia.

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