quando la sua espulsione determinerebbe una lesione del diritto del minore alla bi-genitorialità e all’unità familiare.
È quanto è stato affermato dal Tribunale per i Minorenni di Milano, nel decreto 27 febbraio 2013, concernente la richiesta di autorizzazione a permanere nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, da parte di un genitore straniero, in Italia da diversi anni, privo di alcun tipo di permesso di soggiorno.
La sentenza menzionata appare particolare: nel caso di specie si trattava di verificare, in primis, la sussistenza o meno delle condizioni che legittimano, ai sensi dell’art. 31, III comma del Testo unico sull’immigrazione succitato, il genitore straniero a chiedere il prolungamento della sua permanenza nel territorio italiano, al di là delle condizioni previste dal testo unico.
Secondo la disposizione citata “il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge”.
Centrale è l’interpretazione dell’espressione c.d. “gravi motivi” contenuta nell’art. 31 D. Lgs. 286/98.
Già a partire dalla sentenza 22216/06 delle Sezioni Unite Corte di Cassazione, sulla cui scia si pone il decreto 27.2.13, ha cominciato a aprirsi, seppur timidamente, la via di una lettura estensiva dei “gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore”.
Tali motivi non saranno esclusivamente limitati dai requisiti dell’eccezionalità e contingenza, ma corrispondenti ad "un’idea promotiva dello sviluppo del fanciullo che ne prenda in considerazione il preminente interesse in relazione all’età e/o alle condizioni di salute anche psichiche nonché al pregiudizio che gli può derivare dall’allontanamento forzato dei familiari" (V., in questo senso, Cass. 22080/2009, Cass. 823/2010 e Cass. 21799/10).
Questa nuova lettura, sicuramente più incline ai principi di diritto internazionale referenti all’esigenza di tutela del fanciullo (art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia con L. 176/1991) è stata fatta propria anche dal Tribunale di Milano con il provvedimento in esame.
Il Tribunale minorile riteneva sussistenti i “gravi motivi” di cui all’art. 31, III comma del Testo unico sull’immigrazione. “(…) rilevato, infatti, che non possa ragionevolmente dubitarsi del fatto che l’espulsione del ricorrente provocherebbe un traumatico distacco dalla figura paterna con la concreta possibilità di grave danno psicofisico per il figlio, in un’età in cui necessita delle cure del padre, fondamentali per una corretta ed equilibrata crescita (…); ritenuto che, del pari, sarebbe traumatico per il minore l’allontanamento dal territorio dello Stato assieme al padre (…)”, il Tribunale dei minorenni di Milano concludeva nel senso di ritenere “opportuno autorizzare il genitore a permanere in Italia ai sensi della norma anzidetta, con un permesso di soggiorno non rinnovabile (…)”.