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libreria giurisprudenza

14 Mar 2018

Disabilità e diritto alla sessualità

Scritto da

La definizione di salute sessuale, data dall’Organizzazione mondiale della sanità OMS, recita così: "La salute sessuale è l’integrazione degli aspetti somatici, affettivi, intellettuali e sociali dell’essere sessuato, allo scopo di pervenire ad un arricchimento della personalità umana e della comunicazione dell’essere". Già nel 1993, l'Assemblea Generale ONU aveva approvato un importante documento ove veniva riconosciuto il pieno diritto a tutti i portatori di handicap di esprimere la propria sessualità.

Il concetto importante venne successivamente ribadito anche nella Dichiarazione dei Diritti Sessuali, nel 2006, dove si affermava che è diritto di tutti gli esseri umani raggiungere il più alto livello di salute sessuale.

L'approccio alla tematica della sessualità, congiuntamente alla disabilità, deve necessariamente far fronte a una serie di "barriere" più o meno latenti: difatti, pur essendo in atto, finalmente, un chiaro cambiamento culturale, pare sia ancora difficile parlare di disabilità e problematiche relative alla consapevolezza della propria sessualità.

Ciò forse per pudore o per tabù. Tabù che, pian piano, inizia a cedere.

Prendendo le mosse dal Servizio Disabilità e Sessualità, creato dal comune di Torino, che ha avviato un vero spazio di "primo ascolto" dedicato alle persone con disabilità fisico – motoria, passando al Centro Documentazione Handicap di Bologna che, nella sua rivista edita dalla casa editrice Erickson di Trento, così intitola l'uscita del numero 30 "Il corpo degli altri - Sessualità e disabilità : immagini e nuove prospettive", possiamo finalmente affermare che non bisogna più ritenere che sia impossibile, per le persone affette da disabilità, avere una vita sessuale, pure appagante.

Ma tutto questo passa attraverso un percorso verso l'autonomia della persona. Autonomia che va ovviamente sperimentata.

Già in Germania negli anni 80' venne istituito il "Servizio di Assistenza Sessuale" gestito da associazioni quali la Senis. Il servizio fornito consiste in approcci sia di tenerezze che in vere e proprie prestazioni sessuali.

In Italia, dobbiamo, invece, attendere il 2013, anno in cui venne fondata Lovegiver, una associazione che ha come scopo principale la promozione dell'istruzione all'assistenza sessuale. Ricordiamo anche che tal tipo di istituzione passa attraverso l'Osservatorio Nazionale sull'Assistenza Sessuale, organo che promuove dialogo in materia.

Sempre per quanto concerne l'Italia, si può menzionare il famoso Disegno di legge 1442 del 24 aprile 2014, sull'istituzione e sulla regolamentazione dell'assistenza sessuale.

Tra i primi firmatari del disegno di legge, c'è il parlamentare pd Sergio Lo Giudice e la senatrice Monica Cirinnà.

Disegno di legge che, ad oggi, ricordiamo, risulta essere "fermo".

Ma alcune Regioni si stanno già muovendo, seppur timidamente, in autonomia.

Leggendo il disegno di legge, emerge la figura "dell’assistente per la sana sessualità e il benessere psico-fisico delle persone disabili o assistente sessuale. Tale operatore, a seguito di un percorso di formazione di tipo psicologico, sessuologico e medico, dovrà essere in grado di aiutare le persone con disabilità fisico-motoria e/o psichico/cognitiva a vivere un’esperienza erotica, sensuale o sessuale e a indirizzare al meglio le proprie energie interne spesso scaricate in modo disfunzionale in sentimenti di rabbia e aggressività".

L'obiettivo che si propone il disegno di legge è quello di avere degli operatori formati professionalmente che aiutino le persone con disabilità a vivere l'esperienza sessuale ma non solo: devono anche essere in grado di svolgere una funzione di educazione alla sessualità ed alla affettività. L'attività di assistenza non potrà essere oggetto, prosegue il testo, di un contratto di lavoro subordinato od appalto, essendo difatti caratterizzata da autonomia piena della persona. Potrà però costituire oggetto di lavoro autonomo cooperativo. Compito delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sarà quello, tra gli altri, di determinare i criteri e le procedure di accreditamento e di definire il percorso formativo dell'assistente, nonchè di adottare tutte quelle misure che garantiscano la protezione dei dati sensibili degli assistenti, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 196/2003, in materia di protezione di dati personali.

Il diritto all'affettività per i disabili, per altro già sancito anche negli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione nonchè oramai in svariate sentenze, non potrà essere negato ancora a lungo. 

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Carlotta Toschi

Avvocato in Bologna, si occupa prevalentemente di diritto penale ed è cultrice di diritto europeo dell'immigrazione presso la facoltà di Giurisprudenza, università di Modena - Reggio Emilia.

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