Autori: 66 | Articoli: 264

 

Accedi Diventa un autore!

Login

Username *
Password *
Ricordami

Registrati

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.
Nome e cognome *
Username *
Password *
Verifica password *
Email *
Verifica email *
Captcha *

Chi siamoWhere  |  L'ideale  |  GovernanceVision  |  Partner  | Autori  

libreria giurisprudenza

04 Dic 2020

Omolesbobitransfobia: la legge

Scritto da

Lo scopo in poche parole è di rendere l’omotransfobia un reato vero e proprio collegando la condotta (discriminatoria, di minaccia, violenza fisica o verbale, diffamazione etc.) al motivo per la quale la stessa viene messa in atto andando ad aggiungere questi comportamenti ai crimini, cosiddetti, d’odio.
I crimini d’odio, infatti, oltre ad avere una componente psicologica di solito particolarmente viscerale e ad estrinsecarsi in modo estremamente violento, risultano anche ripetibili, in astratto, all’infinito sia soggettivamente (cambiando la vittima) che oggettivamente (ripetendo la condotta) esponendo non solo il soggetto che il quel momento ne è colpito ma l’intero gruppo a cui appartiene alla possibilità di subire tali situazioni: nei crimini d’odio, infatti, non abbiamo una condotta fatta contro un soggetto per un suo comportamento ma per la sua semplice appartenenza ad un gruppo.

Esempio 

Tizio insulta Caio, definendolo con parole spiacevoli e lesive del suo onore; 
ciò avviene a seguito di trascorsi personali che lo mettono in uno stato d’ira.

In questo caso, vero è, che la condotta possa essere ripetuta infinite volte ma la stessa scaturisce da un movente specifico: screditare un soggetto che ha ferito o a sua volta diffamato Giusto o meno si tratta di una condotta derivante da un aspetto non personale di Caio bensì da un’azione precedente che ha innescato una situazione di aggressione verbale (probabilmente comunque rilevante a fini penali).

Tizio aggredisce Caio perché ha tenuto la mano al suo fidanzato per strada.

Caio viene aggredito in rappresaglia non per il proprio comportamento scorretto come magari nel primo caso, ma viene aggredito per un suo modo di essere reso manifesto da un’azione.

La discussione mediatica
Quello del Disegno di Legge Zan è uno dei casi di maggior disinformazione ed ostracismo legislativo che si vede in Italia da diverso tempo a mio avviso.
Associazioni e politici di diverse bandiere si sono schierati al fine di porre l’accento non più sulla criminalizzazione delle aggressioni, che in Italia hanno subito una, ahimè, impennata bensì sulla possibilità che questa legge ponesse una censura sulla libertà di esprimere il proprio pensiero.
Tutto questo non è nemmeno mai stato preso in considerazione.
Il confine, infatti, tra libertà d’espressione e di pensiero e diffamazione è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione al punto da garantire la possibilità di esprimere il proprio dissenso da idee o comportamenti anche in modi piuttosto forti tenendo, comunque, salvaguardato il buon diritto dei soggetti a non trovarsi discriminati, offesi, o ancora aggrediti.

Legge sull’eterofobia
Una delle ulteriori critiche mosse a questa legge sta nel fatto che vada a isolare un gruppo d’interessi eterogenei escludendo il centro d’interesse eterosessuale.
E’ presto detto.
I crimini d’odio vengono perpetrati non contro la maggioranza percepita come “normalità” culturalmente parlando bensì contro chi è parte di un gruppo che la maggioranza cerca di cancellare/nascondere; prendendo in prestito le parole di una nota sentenza della Corte Suprema Americana (United States Supreme Court, Frontiero v. Richardson, 1973, 411 U.S. par. 677.) sono 4 gli indicatori di una minoranza che potrebbe essere sottoposta a discriminazione e quindi a reati collegati alla stessa
(1) Has the group suffered a history of purposeful discrimination?
(2) Is the class the object of such deep-seated prejudice that it is often subjected to disabilities based on inaccurate stereotypes that do not truly
reflect the members' abilities?
(3) Is the class defined by the presence of an immutable trait that is beyond a class member's control and yet bears no relation to the individual's ability to contribute to society?
(4) Is the group a politically powerless minority?
Queste quattro caratteristiche sono perfettamente incarnate dalla condizione del gruppo LGBTQIA+ mentre, invece non è possibile ritrovarne nessuno nel gruppo di orientamento eterosessuale: non esistono infatti discriminazioni che storicamente siano collegate all'orientamento sessuale, non c'è un pregiudizio radicato e non si parla di un gruppo senza rappresentanza politica.

Omolesbobitransfobia

In conclusione
Si tratta di una legge che non toglie nulla a nessuno ma, anzi, va a creare una maggior salvaguardia intorno a situazioni che richiedono maggior accortezza specialmente in un panorama sociale come quello che ci viene descritto oggi e che sempre più fa affidamento alla violenza verbale o fisica.

 

Human Europe Capital è un sito di lettura. I professionisti e gli appassionati di una disciplina possono pubblicare i loro studi, le loro riflessioni e i loro racconti.

È un generatore di idee e di spunti di riflessione. Gli articoli nelle materie indicate possono essere tecnici o generalisti. Per addetti ai lavori o per tutti.

Human Europe Capital siamo tutti noi uniti. Anche con pensieri e idee diverse.

Per info:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

human logo

Andrea D'Ambrosio

Classe 1992, Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere, Laureato in Giurisprudenza presso Alma Mater Studiorum.

Oggi, avvocato specializzato in diritto digitale ma prima di tutto fixer: cerco di risolvere problemi

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

inglese francese  spagnola  tedesca  portoghese  norvegese  albanese  mandarino  cantonese  giapponese  arabo  russia  coreasud  coreanord
Chi siamo | Autori