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libreria giurisprudenza

19 Gen 2021

Il fenomeno del "cyberbullismo"

Scritto da

Etimologicamente il termine “cyberbullismo” è composto da due parole: cyber, che è il prefisso di una parola utilizzata in ambito informatico, e bullismo, che deriva dall’inglese bullying, cioè un’attività perpetrata da chi, con disumana cattiveria, prova piacere nel molestare vittime percepite come incapaci di difendersi in modo adeguato, celando la propria vigliaccheria in apparente forza e prepotenza. 

Il termine fu inventato dall’educatore canadese Bill Belsey; con il passare degli anni, al termine sono stati accostati vari significati fino a quando, nel 2006, l’educatore canadese studioso di bullismo Peter Smith insieme ai suoi collaboratori diede una definizione definitiva di cyberbullismo: “una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l’obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi”.

Il cyber bullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, istant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

Questo fenomeno è assai più diffuso rispetto al bullismo e può dilagare ben oltre le mura degli Istituti scolastici, difatti possono essere coinvolti e colpiti ragazzi ed adulti di tutto il mondo, di qualsiasi età; i bulli solitamente sono studenti, compagni di classe o comunque persone conosciute dalla vittima e facilmente identificabili, dunque le azioni possono essere circoscritte ad un determinato ambiente; per quanto riguarda invece il cyberbullismo, gli artefici possono essere anonimi e sollecitare, sempre in forma anonima, la partecipazione di altri “amici”, inoltre il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso ovunque, le comunicazioni possono avvenire 24 ore su 24 poiché i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale, ad esempio a scuola le azioni aggressive sono limitate all’orario scolastico ed alle dinamiche scolastiche, sul web invece la tecnologia favorisce la creazione di doppie personalità che, spesso, non si rendono neppure conto delle reazioni da parte della vittima.

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Come tutelarsi

Il cyberbullismo si può esprimere in una molteplicità di forme (dalla minaccia all’ingiuria, dalla diffamazione al furto d’identità) ma il mezzo attraverso cui è commesso è sempre lo stesso: internet. Per tale ragione, la prima forma di tutela prevista dalla legge consiste nella possibilità di inoltrare al gestore del sito internet o del social network (ad esempio, facebook, instagram, etc.) una richiesta di immediato oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti lesivi.

L’istanza di oscuramento del sito web può essere avanzata direttamente dalla vittima che abbia compiuto i quattordici anni oppure dai genitori. Il materiale non viene cancellato ma ne viene reso impossibile l’accesso agli utenti: in questo modo i contenuti potranno sempre essere utilizzati come prova sia dalla persona offesa che dalle autorità.

Nel caso in cui il responsabile del trattamento dei dati non provveda entro quarantotto ore a rimuovere i contenuti offensivi, è possibile fare reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, che provvederà entro due giorni. Il reclamo al Garante della privacy si può presentare anche quando sia impossibile identificare il responsabile del trattamento dei dati personali della pagina internet. L’intervento del Garante contro atti di cyberbullismo può essere chiesto compilando ed inoltrando il modulo presente sul sito istituzionale dell’autorità medesima.

La maggior parte degli episodi di cyberbullismo coinvolgono i minori, pertanto i primi referenti che possono attivarsi al fine di contrastare il fenomeno, sono genitori ed insegnanti; secondo il nostro ordinamento giuridico infatti, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di un episodio di cyberbullismo commesso da uno o più studenti del proprio istituto è obbligato ad informarne immediatamente i genitori dei responsabili e a prendere adeguati provvedimenti disciplinari di carattere educativo. La legge prevede che, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo nelle scuole, operatori scolastici e forze dell’ordine debbano seguire un preciso corso di preparazione. Nello specifico, è prevista: la formazione del personale scolastico, con la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di prevenzione e contrasto del cyberbullismo nelle scuole; misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. Ogni istituto scolastico, poi, è tenuto ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle forze di polizia e delle dedite associazioni dislocate sul territorio.

La normativa di riferimento

La legge volta a tutelare i minori ed a prevenire il contrasto del fenomeno del cyberbullismo è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 giugno 2017, n.127. La Legge 29 maggio 2017 n.71, si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Ai fini della presente legge, per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

In conclusione, il tema del cyberbullismo è estremamente complesso ed in continua evoluzione, nonostante gli sforzi delle istituzioni e degli istituti scolastici volti a contrastarne la diffusione, non può dirsi ad oggi di aver raggiunto un efficace controllo della situazione. Purtroppo le circostanze odierne ci costringono, se vogliamo continuare a lavorare, studiare, comunicare, ad un abuso estremo ed a tratti incontrollato della tecnologia, siamo stati obbligati a tagliare tutti i rapporti fisici con le persone, anche i più semplici (es. bere un caffè in compagnia, giocare al parco, fare sport insieme), dunque i più deboli si sono ancor più rifugiati nel web, rendendosi facili prede per i cyberbulli. Per un futuro migliore, l’arma volta a contrastare questo fenomeno, potrebbe essere la “cosapevolezza”, la presa di coscienza da parte dei genitori della pericolosità del web che, troppo spesso, viene fatto conoscere ai minori come passa tempo; il mondo del web non sempre viene utilizzato nella maniera corretta e non sempre chi dovrebbe vigilare sui minori ha voglia di farlo seriamente, impartendo regole e ponendo limiti ai propri figli, pertanto solo con una presa di coscienza ed un lavoro di conoscenza sarà possibile fornire le armi giuste ai più deboli, affinché, assieme a docenti e genitori, possano difendersi da cyber attacchi.

 

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