Sul piano clientelare, stando alle parole del Dott. Domenico Romito ovvero legale e presidente di Avvocati dei Consumatori, molto dipende dalle intenzioni del curatore fallimentare perché se il bene acquistato era già presente in magazzino pronto per essere consegnato, la curatela potrebbe avere interesse a consegnarlo incassando il saldo del prezzo oltretutto conveniente perché da ritenersi prezzo fallimentare, diversa situazione invece per i beni non presenti in magazzino perché in questo caso sarebbe possibile chiedere un'insinuazione al passivo di somme versate le quali avendo però credito chirografario quindi non supportato da alcuna garanzia e dunque con la possibilità di non essere onorato, le possibilità di incasso potrebbero essere alquanto scarse verso il consumatore. Sempre secondo Romito, qualora gli amministratori, specie in ultimo periodo, abbiano mantenuto aperti i negozi vendendo oggetti a prezzi molto bassi al fine di incassare acconti nella consapevolezza che tali beni non sarebbero stati mai consegnati né ordinati al fornitore, al consumatore è aperta la possibilità di presentazione di un esposto in quanto tale scenario comporterebbe profili penalmente rilevanti.
Ora venendo invece alla questione dei circa 1800 dipendenti licenziati via Social Network, è possibile scorgere come ancora una volta il divario tra la promulgazione e l'applicazione di una legge sia notevole. Il Diritto del Lavoro disciplina delle cosiddette "Procedure Concorsuali" ovvero degli istituti speciali previsti in ambito di concorsualità oppure al fine di intervenire in situazioni di crisi di un'impresa anche per soddisfarne i suoi creditori. Tra questi si ricomprendono l' Amministrazione Straordinaria prevista in situazioni di crisi qualificata di grandi imprese o gruppi di imprese, la Liquidazione Coatta Amministrativa ossia istituto in grado di regolare situazioni di crisi di imprese quali banche o compagnie assicurative, il Concordato Preventivo nel quale il legislatore cerca di evitare la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale in stato di crisi finanziaria trovando un accordo con i suoi creditori (si era pure tentato nel caso Mercatone Uno) ed infine il Fallimento regolato da Regio Decreto n°267/1942 nel quale il debitore che non ha provveduto ad adempimento di proprie obbligazioni, è coinvolto con tutto il suo patrimonio. Sulla base di questa panoramica, c'è da aggiungere che qualora, come nel caso sopraccitato, avvenissero licenziamenti seguiti da un dichiarato fallimento, il datore di lavoro è sempre chiamato a fornire al lavoratore un periodo di preavviso della durata di qualche mese, quest'ultimo, una volta concluso comporta il licenziamento del lavoratore.
È opinione dell'autore che dal momento che esistono leggi, tale situazione sia una mancata applicazione di esse anziché un'evoluzione della Giurisprudenza.
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