Secondo la Convenzione ONU Ginevra del 1951, può ottenere lo status di rifugiato chi si trovi al di fuori dal proprio paese e abbia il “giustificato timore” di essere perseguitato per “motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche”. Nella definizione di “gruppo sociale” la Direttiva Qualifiche UE specifica che nella definizione resa dalla Convenzione pare rientrare anche l’orientamento sessuale. Prassi oramai accolta sia dalla giurisprudenza europea che nazionale.